Art. 25
Relazioni con convenzioni internazionali in vigore
In vigore dal 17 giu 2008
Relazioni con convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
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