Art. 1
Campo d’applicazione materiale
In vigore dal 17 giu 2008
Campo d’applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:
a)
le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’;
b)
le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
c)
le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
d)
le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
e)
i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
f)
le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
g)
la questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l’atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;
h)
la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
i)
le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;
j)
i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all’ della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (14), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d’attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l’.
4. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento. Tuttavia, all’, paragrafo 4, e all’ per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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