Art. 1

Introduzione temporanea di merci

In vigore dal 16 giu 2008
Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato: 1) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati.»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis Introduzione temporanea di merci 1.   Fatta eccezione per le merci soggette a requisiti veterinari e fitosanitari, possono essere introdotte in via temporanea le seguenti merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo: a) gli effetti personali di coloro che attraversano la linea, secondo un fabbisogno ragionevole in funzione del viaggio, e materiali per lo sport; b) mezzi di trasporto; c) materiale professionale; d) merci destinate alla riparazione; e) merci destinate a fiere o ad essere utilizzate in manifestazioni pubbliche. 2.   Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte per un periodo massimo di sei mesi. 3.   Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1. 4.   Se le merci di cui al paragrafo 1 non fanno ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, allo scadere del periodo di introduzione temporanea di cui al paragrafo 2, esse sono passibili di confisca da parte delle autorità doganali della Repubblica di Cipro. 5.   Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 229, 232, 579 e 581 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1). Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo, si applica la procedura descritta qui di seguito: a) le merci sono accompagnate da una dichiarazione in cui la persona che le introduce indica lo scopo dell’introduzione temporanea e eventualmente da giustificativi che provino in modo ragionevole che le merci rientrano in una delle tre categorie di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo; b) le merci sono registrate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dalle autorità della zona orientale di sovranità al momento dell’entrata e dell’uscita dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo o della zona orientale di sovranità; c) le autorità doganali della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità possono condizionare l’introduzione temporanea delle merci al deposito di una garanzia al fine di assicurare il pagamento di eventuali debiti doganali o fiscali gravanti sulle merci. 6.   La Commissione può adottare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 12. (*1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).»;" 3) all’articolo 6, il paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (*2), e il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (*3), non trovano applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali delle persone che attraversano la linea sono esentate dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 260 EUR per persona. 2.   I limiti quantitativi per le esenzioni dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sono di 40 sigarette e un litro di bevande spiritose per consumo personale. (*2)   GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/74/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6)." (*3)   GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).»;" 4) all’articolo 11, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Nel caso di altre emergenze, causate in particolare da irregolarità, distorsioni degli scambi o frode, ovvero laddove si verifichino altre circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può, sentito il governo della Repubblica di Cipro, applicare immediatamente tali misure in quanto rigorosamente necessarie per porre rimedio alla situazione.».
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Introduzione temporanea di merci (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/587) — Testo vigente | Portale Normativo