Art. 1

In vigore dal 12 giu 2008
Il regolamento n. 11 è modificato come segue: 1) l’articolo 5 è soppresso; 2) l’articolo 6 è così modificato: a) nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi; b) nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti.»
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