Art. 1
In vigore dal 12 giu 2008
Il regolamento n. 11 è modificato come segue:
1)
l’articolo 5 è soppresso;
2)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi;
b)
nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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