Art. 1
In vigore dal 11 giu 2008
All'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1623/2000, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:524:oj#art-1