Art. 2
In vigore dal 11 giu 2008
Le partite di prodotti sanguigni accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nella Comunità fino al 12 dicembre 2008.
Tali partite possono essere importate fino al 12 febbraio 2009 se i certificati sanitari che le accompagnano sono compilati e firmati entro il 12 dicembre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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