Art. 1

In vigore dal 10 giu 2008
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato come segue: a) per le uve secche: i) 0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009; ii) 0,1148 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2009; b) per i fichi secchi, 0,1311 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
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