Art. 1
In vigore dal 10 giu 2008
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato come segue:
a)
per le uve secche:
i)
0,1408 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2009;
ii)
0,1148 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2009;
b)
per i fichi secchi, 0,1311 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:518:oj#art-1