Art. 1
In vigore dal 10 giu 2008
1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1200/2005, nella colonna 2 della voce 1, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2007, nella colonna 2 della voce 4d800, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
4. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1142/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
5. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1380/2007, nella colonna 2 della voce 4a62, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
6. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/2008, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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