Art. 1

In vigore dal 10 giu 2008
1.   Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1200/2005, nella colonna 2 della voce 1, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE». 2.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2007, nella colonna 2 della voce 4d800, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE». 3.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE». 4.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1142/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE». 5.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1380/2007, nella colonna 2 della voce 4a62, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE». 6.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/2008, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:516:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo