Art. 17
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 9 giu 2008
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia esso si applica:
a)
dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, del lino e della canapa, dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli freschi o trasformati, delle sementi, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova, delle carni di pollame, dell'alcole etilico di origine agricola e gli altri settori, ad eccezione di quelli vitivinicolo, del riso, dello zucchero;
b)
dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
c)
dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;
d)
dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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