Art. 1

In vigore dal 6 giu 2008
In aggiunta ai quantitativi stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1545/2007 e (CE) n. 97/2008, per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è fissato un quantitativo definitivo di 86 597 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco: a) 80 597 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India; b) 6 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.
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