Art. 1
In vigore dal 2 giu 2008
All' del regolamento (CE) n. 806/2007 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Ai fini del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 all'interno dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4038 (gruppo G2) e 09.4074 (gruppi G7) dell'allegato I sono compresi i seguenti prodotti: prosciutti e loro pezzi.»
Storico versioni
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Proeli:reg:2008:489:oj#art-1