Art. 16
Attività preparatorie
In vigore dal 30 mag 2008
Attività preparatorie
1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune FCH fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con i suoi membri e con il coinvolgimento degli organi competenti.
2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’, paragrafo 4, dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune FCH dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’impresa comune FCH. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’impresa comune FCH.
Storico versioni
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