Art. 5

Requisiti applicabili alle modifiche del software e di software specifici

In vigore dal 30 mag 2008
Requisiti applicabili alle modifiche del software e di software specifici 1.   Per ogni modifica del software o di determinati tipi di software come i COTS, il software esterno oppure il software riutilizzato per cui non si possono applicare alcune prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e) e all’, paragrafi 2, 3, 4 o 5, l’organizzazione fa sì che il sistema di garanzia della sicurezza del software offra, attraverso altri mezzi scelti e approvati dall’autorità nazionale di vigilanza, un livello di affidabilità pari al pertinente livello di affidabilità del software, se definito. Tali mezzi permettono di stabilire con sufficiente affidabilità che il software rispetta gli obiettivi e i requisiti di sicurezza individuati dal processo di valutazione e riduzione dei rischi legati alla sicurezza. 2.   Per la valutazione dei mezzi di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di vigilanza può fare ricorso a un’organizzazione riconosciuta o a un ente notificato.
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