Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 mag 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004. S’intende inoltre per: 1) «software», i programmi per computer e i corrispondenti dati di configurazione, compreso il software esterno, ma esclusi i dispositivi elettronici quali circuiti integrati destinati ad applicazioni specifiche, porte logiche oppure controllori logici programmabili a stato solido; 2) «dati di configurazione», i dati che permettono di configurare un sistema di software generico per una determinata condizione di utilizzo; 3) «software esterno», un software che non è stato sviluppato per il contratto in corso; 4) «garanzia di sicurezza», tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie a garantire con un grado di affidabilità sufficiente che un prodotto, un servizio, un’organizzazione o un sistema funzionale raggiunge un livello di sicurezza accettabile o tollerabile; 5) «organizzazione», un fornitore ATS, un fornitore CNS oppure un ente che fornisce ATFM o ASM; 6) «sistema funzionale», la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate per svolgere una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo; 7) «rischio», la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto; 8) «pericolo», qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa indurre un incidente; 9) «software nuovo», un software che è stato ordinato o per il quale sono stati sottoscritti contratti vincolanti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; 10) «obiettivo di sicurezza», una dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o la probabilità massima con la quale può verificarsi un pericolo; 11) «requisito di sicurezza», un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale; 12) «cutover o sostituzione a caldo», la sostituzione di componenti o software del sistema della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) mentre il sistema è in funzione; 13) «requisito di sicurezza del software», una descrizione di ciò che il software deve produrre tenuto conto di determinati input e vincoli, il cui rispetto garantisce il funzionamento sicuro e conforme alle esigenze operative del software EATMN; 14) «software EATMN», il software utilizzato nei sistemi EATMN di cui all’; 15) «validità dei requisiti», la conferma, attraverso il controllo e la fornitura di prove obiettive, che i requisiti particolari per un uso specifico sono quelli previsti; 16) «da eseguire in modo indipendente», per quanto riguarda le attività del processo di verifica del software, l’indipendenza della verifica che deve essere compiuta da una o più persone diverse dallo sviluppatore dell’elemento da verificare; 17) «malfunzionamento del software», l’incapacità di un programma di eseguire correttamente una funzione richiesta; 18) «avaria del software», l’incapacità di un programma di eseguire una funzione richiesta; 19) «COTS», un programma disponibile in commercio e venduto attraverso cataloghi pubblici e non destinato ad essere personalizzato o migliorato; 20) «componente software», un modulo software che può essere aggiunto o collegato ad altri moduli software per combinare e creare un’applicazione software personalizzata; 21) «componenti software indipendenti», i componenti software il cui funzionamento non è pregiudicato dalla stessa condizione di avaria che provoca un pericolo; 22) «tempi di risposta del software», il tempo impiegato dal software per rispondere a determinati input o a eventi periodici e/o le prestazioni del software in termini di transazioni o messaggi gestiti per unità di tempo; 23) «capacità del software», l’abilità del software a gestire un determinato volume di flusso di dati; 24) «precisione», la precisione di calcolo richiesta; 25) «utilizzo di risorse», la quantità di risorse del sistema informatico che può essere utilizzata dal software applicativo; 26) «robustezza del software», il comportamento del software in caso di input imprevisti, guasti all’hardware e interruzioni dell’alimentazione elettrica, nel sistema informatico stesso oppure nei dispositivi collegati; 27) «tolleranza al sovraccarico», il comportamento del sistema, in particolare la sua tolleranza, in caso di immissione di una quantità di dati superiore a quella prevista durante il normale funzionamento del sistema; 28) «verifica corretta e completa del software EATMN», tutti i requisiti di sicurezza del software che enunciano correttamente le condizioni che devono essere rispettate dal componente software nell’ambito del processo di valutazione e riduzione dei rischi e che è dimostrato il rispetto di tali condizioni secondo il necessario livello di sicurezza del software; 29) «dati del ciclo di vita del software», i dati prodotti durante il ciclo di vita del software per pianificare, dirigere, spiegare, definire, registrare o dare prova di attività; questi dati permettono l’approvazione del ciclo di vita del software, del sistema o delle apparecchiature, nonché delle modifiche apportate al prodotto software, dopo la sua approvazione; 30) «ciclo di vita del software»: a) un insieme ordinato di processi che un’organizzazione ritiene sufficiente e idoneo a produrre un prodotto software; b) il periodo di tempo compreso tra la decisione di produrre o modificare un prodotto software e il momento in cui il prodotto è ritirato dal servizio; 31) «requisito di sicurezza applicabile al sistema», un requisito di sicurezza che si applica a un sistema funzionale.
Storico versioni

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