Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004.
S’intende inoltre per:
1)
«software», i programmi per computer e i corrispondenti dati di configurazione, compreso il software esterno, ma esclusi i dispositivi elettronici quali circuiti integrati destinati ad applicazioni specifiche, porte logiche oppure controllori logici programmabili a stato solido;
2)
«dati di configurazione», i dati che permettono di configurare un sistema di software generico per una determinata condizione di utilizzo;
3)
«software esterno», un software che non è stato sviluppato per il contratto in corso;
4)
«garanzia di sicurezza», tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie a garantire con un grado di affidabilità sufficiente che un prodotto, un servizio, un’organizzazione o un sistema funzionale raggiunge un livello di sicurezza accettabile o tollerabile;
5)
«organizzazione», un fornitore ATS, un fornitore CNS oppure un ente che fornisce ATFM o ASM;
6)
«sistema funzionale», la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate per svolgere una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
7)
«rischio», la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;
8)
«pericolo», qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa indurre un incidente;
9)
«software nuovo», un software che è stato ordinato o per il quale sono stati sottoscritti contratti vincolanti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;
10)
«obiettivo di sicurezza», una dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o la probabilità massima con la quale può verificarsi un pericolo;
11)
«requisito di sicurezza», un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;
12)
«cutover o sostituzione a caldo», la sostituzione di componenti o software del sistema della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) mentre il sistema è in funzione;
13)
«requisito di sicurezza del software», una descrizione di ciò che il software deve produrre tenuto conto di determinati input e vincoli, il cui rispetto garantisce il funzionamento sicuro e conforme alle esigenze operative del software EATMN;
14)
«software EATMN», il software utilizzato nei sistemi EATMN di cui all’;
15)
«validità dei requisiti», la conferma, attraverso il controllo e la fornitura di prove obiettive, che i requisiti particolari per un uso specifico sono quelli previsti;
16)
«da eseguire in modo indipendente», per quanto riguarda le attività del processo di verifica del software, l’indipendenza della verifica che deve essere compiuta da una o più persone diverse dallo sviluppatore dell’elemento da verificare;
17)
«malfunzionamento del software», l’incapacità di un programma di eseguire correttamente una funzione richiesta;
18)
«avaria del software», l’incapacità di un programma di eseguire una funzione richiesta;
19)
«COTS», un programma disponibile in commercio e venduto attraverso cataloghi pubblici e non destinato ad essere personalizzato o migliorato;
20)
«componente software», un modulo software che può essere aggiunto o collegato ad altri moduli software per combinare e creare un’applicazione software personalizzata;
21)
«componenti software indipendenti», i componenti software il cui funzionamento non è pregiudicato dalla stessa condizione di avaria che provoca un pericolo;
22)
«tempi di risposta del software», il tempo impiegato dal software per rispondere a determinati input o a eventi periodici e/o le prestazioni del software in termini di transazioni o messaggi gestiti per unità di tempo;
23)
«capacità del software», l’abilità del software a gestire un determinato volume di flusso di dati;
24)
«precisione», la precisione di calcolo richiesta;
25)
«utilizzo di risorse», la quantità di risorse del sistema informatico che può essere utilizzata dal software applicativo;
26)
«robustezza del software», il comportamento del software in caso di input imprevisti, guasti all’hardware e interruzioni dell’alimentazione elettrica, nel sistema informatico stesso oppure nei dispositivi collegati;
27)
«tolleranza al sovraccarico», il comportamento del sistema, in particolare la sua tolleranza, in caso di immissione di una quantità di dati superiore a quella prevista durante il normale funzionamento del sistema;
28)
«verifica corretta e completa del software EATMN», tutti i requisiti di sicurezza del software che enunciano correttamente le condizioni che devono essere rispettate dal componente software nell’ambito del processo di valutazione e riduzione dei rischi e che è dimostrato il rispetto di tali condizioni secondo il necessario livello di sicurezza del software;
29)
«dati del ciclo di vita del software», i dati prodotti durante il ciclo di vita del software per pianificare, dirigere, spiegare, definire, registrare o dare prova di attività; questi dati permettono l’approvazione del ciclo di vita del software, del sistema o delle apparecchiature, nonché delle modifiche apportate al prodotto software, dopo la sua approvazione;
30)
«ciclo di vita del software»:
a)
un insieme ordinato di processi che un’organizzazione ritiene sufficiente e idoneo a produrre un prodotto software;
b)
il periodo di tempo compreso tra la decisione di produrre o modificare un prodotto software e il momento in cui il prodotto è ritirato dal servizio;
31)
«requisito di sicurezza applicabile al sistema», un requisito di sicurezza che si applica a un sistema funzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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