Art. 1

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

In vigore dal 29 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 1386/2007 è modificato come segue: 1) nell’articolo 3 è aggiunto il punto seguente: «20) “trasbordo”: il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro sulla fiancata dell’imbarcazione, di qualsiasi quantitativo di risorse della pesca o di prodotti derivati detenuti a bordo.»; 2) nell’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I pescherecci che pescano lo scorfano nella divisione 3O con reti da traino pelagiche utilizzano reti con maglia minima di 90 mm.»; 3) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca 1.   È vietato l’esercizio della pesca con reti a strascico nelle seguenti zone: Zona Coordinata 1 Coordinata 2 Coordinata 3 Coordinata 4 Orphan Knoll 50.00.30 N 45.00.30 O 51.00.30 N 45.00.30 O 51.00.30 N 47.00.30 O 50.00.30 N 45.00.30 O Corner Seamounts 35.00.00 N 48.00.00 O 36.00.00 N 48.00.00 O 36.00.00 N 52.00.00 O 35.00.00 N 52.00.00 O Newfoundland Seamounts 43.29.00 N 43.20.00 O 44.00.00 N 43.20.00 O 44.00.00 N 46.40.00 O 43.29.00 N 46.40.00 O New England Seamounts 35.00.00 N 57.00.00 O 39.00.00 N 57.00.00 O 39.00.00 N 64.00.00 O 35.00.00 N 64.00.00 O 2.   Nella divisione 3O la seguente zona è chiusa a tutte le attività di pesca praticate con attrezzi di fondo. La zona di divieto è definita dalla linea che congiunge le seguenti coordinate (in ordine numerico e ritornando alla coordinata 1): N. punto. Latitudine Longitudine 1 42°53′00″N 51°00′00″O 2 42°52′04″N 51°31′44″O 3 43°24′13″N 51°58′12″O 4 43°24′20″N 51°58′18″O 5 43°39′38″N 52°13′10″O 6 43°40′59″N 52°27′52″O 7 43°56′19″N 52°39′48″O 8 44°04′53″N 52°58′12″O 9 44°18′38″N 53°06′00″O 10 44°18′36″N 53°24′07″O 11 44°49′59″N 54°30′00″O 12 44°29′55″N 54°30′00″O 13 43°26′59″N 52°55′59″O 14 42°48′00″N 51°41′06″O 15 42°33′02″N 51°00′00″O» 4) nell’articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ogni due anni gli Stati membri certificano l’esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l’attività di pesca ai sensi dell’articolo 14. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta.»; 5) nell’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «f) le catture precedenti all’entrata nella divisione 3L e all’uscita dalla medesima. I resoconti sono elaborati dalle navi che praticano la pesca del gamberello nella divisione 3L e inviati un’ora prima di attraversare il confine di tale divisione. Essi indicano le catture prese a bordo dopo il precedente resoconto di cattura, per divisione e per specie (codice Alpha-3), in kg, arrotondate a 100 kg.»; 6) nell’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell’osservatore di cui all’articolo 28, paragrafo 1.»; 7) nell’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell’osservatore conformemente all’articolo 28 ne valutano il contenuto e le conclusioni.»; 8) l’articolo 47 è modificato come segue: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mettono a disposizione una scaletta d’imbarco costruita e utilizzata come indicato nelle norme di conservazione e di esecuzione della NAFO;»; b) è inserita la seguente lettera: «b) bis se viene messo a disposizione un dispositivo meccanico d’imbarco, provvedono affinché la relativa attrezzatura sia di tipo approvato dall’amministrazione nazionale. Il dispositivo deve essere progettato e costruito in modo da garantire l’imbarco e lo sbarco dell’ispettore in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa. Una scaletta d’imbarco conforme alla lettera b) va collocata sul ponte in prossimità del dispositivo d’imbarco, pronta per un impiego immediato;»; 9) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; 10) l’allegato VII è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; 11) l’allegato XII è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; 12) l’allegato XIII è soppresso; 13) l’allegato XIV(b) è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.
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