Art. 2

In vigore dal 29 mag 2008
1.   Le prescrizioni specifiche in merito al livello di dettaglio, alla forma, al primo periodo di riferimento e al periodo di riferimento per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2 sono illustrate nell'allegato. 2.   Le serie temporali compilate conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) come segue: a) nel caso di variabili mensili, non più tardi dei corrispondenti dati relativi al gennaio 2009; b) nel caso di dati trimestrali, non più tardi dei corrispondenti dati relativi al primo trimestre del 2009.
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