Art. 2
In vigore dal 28 mag 2008
Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi in questione immessi in libera pratica nel periodo dal 5 al 7 aprile 2008.
Le domande di rimborso devono essere presentate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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