Art. 1
In vigore dal 28 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato nel modo seguente.
1)
L'articolo 5 è così modificato:
a)
le lettere c) ed e) sono soppresse;
b)
è aggiunta la seguente lettera j):
«j)
il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (*1)
(*1)
GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.»
"
2)
All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La domanda di titolo riguarda un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate ma non superiore al quantitativo disponibile nell'ambito del contingente per il semestre di cui all'articolo 6.
Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.»
3)
L'articolo 19 è così modificato:
a)
le lettere b) e d) sono soppresse;
b)
è aggiunta la seguente lettera i):
«i)
le disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.»
4)
L'articolo 19 bis è così modificato:
a)
il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli articoli 308 bis a 308 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII bis di cui:
a)
al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*2);
b)
al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (*3);
c)
all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica (*4).
(*2)
GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1."
(*3)
GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2."
(*4)
GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.»
"
b)
Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione:
a)
dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile;
b)
del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele;
c)
del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica (*5)
(*5)
GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.»
"
5)
All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
6)
All'articolo 22, la lettera a) è soppressa.
7)
L'allegato I è così modificato:
a)
le parti I.C e I.E sono soppresse;
b)
il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parte I.J.
8)
Nell'allegato II è soppressa la parte A.
9)
Nell'allegato VII bis è aggiunta una parte 3, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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