Art. 1

In vigore dal 28 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato nel modo seguente. 1) L'articolo 5 è così modificato: a) le lettere c) ed e) sono soppresse; b) è aggiunta la seguente lettera j): «j) il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (*1) (*1)   GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.» " 2) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate ma non superiore al quantitativo disponibile nell'ambito del contingente per il semestre di cui all'articolo 6. Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.» 3) L'articolo 19 è così modificato: a) le lettere b) e d) sono soppresse; b) è aggiunta la seguente lettera i): «i) le disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.» 4) L'articolo 19 bis è così modificato: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli articoli 308 bis a 308 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti riportati nell'allegato VII bis di cui: a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*2); b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (*3); c) all'allegato IV, elenco 4, dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso con il Sudafrica (*4). (*2)   GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1." (*3)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2." (*4)   GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.» " b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione: a) dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile; b) del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele; c) del protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica (*5) (*5)   GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.» " 5) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa. 6) All'articolo 22, la lettera a) è soppressa. 7) L'allegato I è così modificato: a) le parti I.C e I.E sono soppresse; b) il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parte I.J. 8) Nell'allegato II è soppressa la parte A. 9) Nell'allegato VII bis è aggiunta una parte 3, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/467 — Testo vigente | Portale Normativo