Art. 1

In vigore dal 28 mag 2008
I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati. Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori. I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:466:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo