Art. 1
In vigore dal 28 mag 2008
I produttori e gli importatori di una o più delle sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche, che figurano nell’EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) ed elencate nell’allegato al presente regolamento forniscono alla Commissione le informazioni specificate nell’allegato entro i termini fissati nell’allegato stesso ed eseguono, rispetto ad ogni sostanza di questo tipo, le prove indicate nell’allegato conformemente ai protocolli ivi specificati.
Essi forniscono inoltre alla Commissione un rapporto su ciascuna prova, compresi i risultati della prova, entro i termini fissati nell’allegato.
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