Art. 2
In vigore dal 28 mag 2008
Nei casi in cui i prezzi rappresentativi e le cauzioni previsti dal presente regolamento sono più favorevoli agli importatori di quelli che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 346/2008, su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali riscossi in eccesso per i prodotti originari dei paesi terzi interessati immessi in libera pratica durante il periodo d'applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.
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