Art. 2
In vigore dal 26 mag 2008
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione:
Categorie di pesca
Stato membro
Possibilità di pesca
Tonniere con reti a circuizione
Francia
17 unità
Spagna
22 unità
Italia
1 unità
Pescherecci con palangari di superficie
Spagna
2 unità
Francia
5 unità
Portogallo
5 unità
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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