Art. 1
Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco
In vigore dal 26 mag 2008
L’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è del sostituito dal seguente:
«Articolo 110 quaterdecies
Trasferimento al Fondo comunitario del tabacco
Un importo dell’aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4 % per l’anno civile 2006 e al 5 % per gli anni civili 2007, 2008 e 2009, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell’ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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