Art. 1

In vigore dal 22 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue: 1) all’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso; 2) all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l’esercizio successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell’esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell’esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.»; 3) all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dal testo seguente: «b) in ogni caso, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e successivi sono ammissibili per lo Stato membro interessato soltanto nel limite: i) del suo massimale nazionale, di cui agli allegati VIII o VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, in caso di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal titolo III del suddetto regolamento, oppure ii) della sua dotazione finanziaria annuale, stabilita in conformità all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie previsto dal suddetto articolo. Il massimale nazionale o la dotazione finanziaria annuale di cui ai punti i) e ii) è, a seconda dei casi: — ridotto della modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — ridotto della modulazione volontaria di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, — aumentato dell’importo supplementare dell’aiuto di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aumentato dell’importo supplementare dell’aiuto di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007, — corretto mediante l’adattamento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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