Art. 1
In vigore dal 22 mag 2008
1. Le domande di titoli di importazione di riso compreso nei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4219, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di maggio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4219 — 09.4189 — 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
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