Art. 1

In vigore dal 21 mag 2008
Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato: 1) all’articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Fino al 30 giugno 2010 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:»; 2) all’articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fino al 30 giugno 2010 la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi e l’Irlanda, Malta e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche in vigore alla data d’entrata in vigore del presente regolamento.»; 3) all’articolo 23, la data del «1o gennaio 2008» è sostituita dalla data del «1o luglio 2010».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:454:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo