Art. 16

In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto al 1o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.2007-31.8.2007 51,07 EUR 1.9.2007-31.8.2008 68,10 EUR
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