Art. 16
In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto al 1o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2007-31.8.2007
51,07 EUR
1.9.2007-31.8.2008
68,10 EUR
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:420:oj#art-16