Art. 1
In vigore dal 8 mag 2008
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1o al 6 maggio 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 28,98 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura dal 91,31 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale.
2. Fino al 30 giugno 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 7 maggio 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 9 maggio 2008.
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