Art. 8

Aiuti all’ammasso

In vigore dal 8 mag 2008
Aiuti all’ammasso 1.   Le aliquote di aiuto sono fissate come segue: i) 0,38 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per i formaggi a lunga conservazione; ii) 0,45 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per il formaggio «Pecorino romano»; iii) 0,59 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per i formaggi «Kefalotyri» e «Kasseri». 2.   Quando la durata dell’ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L’importo massimo dell’aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni. Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all’, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che i formaggi sono rimasti all’ammasso alle condizioni contrattuali. 3.   L’aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto. Tuttavia, qualora sia in corso un’indagine amministrativa concernente il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
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Aiuti all’ammasso (Art. 8 Regolamento (UE) 2008/414) — Testo vigente | Portale Normativo