Art. 1

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 apr 2008
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue: 1) nel capo 4 è inserito l'articolo 9 bis seguente: «Articolo 9 bis Disposizioni transitorie 1.   Fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali, gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e che soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato III, sezione A, ma non soddisfano le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, soddisfino le condizioni seguenti: a) gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni; b) gli animali devono essere confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori; c) i test di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'allegato III, sezione A, devono essere stati eseguiti su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento. 2.   Se uno Stato membro intende applicare le condizioni supplementari di cui al paragrafo 1, lo comunica preventivamente alla Commissione. Esso fornisce alla Commissione tutte le informazioni che giustificano l'applicazione di tali condizioni supplementari, tenendo conto della sua situazione entomologica ed epidemiologica, in particolare per quanto riguarda le specie vettore e il sierotipo virale interessati, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi. Se la Commissione non si oppone all'applicazione delle condizioni supplementari entro sette giorni dalla data della notifica, lo Stato membro è autorizzato ad applicarle immediatamente. Esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri. 3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti l'applicazione di condizioni supplementari ai sensi del paragrafo 2.»; 2) nell'allegato III la sezione A è modificata come segue: a) il punto 6, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) sono stati sottoposti a due test sierologici secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test è effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento, il secondo è effettuato su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento; oppure» b) al punto 7, la frase introduttiva e la lettera a), sono sostituite dal testo seguente: «Gli animali non sono mai stati vaccinati contro il virus della febbre catarrale e sono stati sottoposti, con risultati positivi, a due test sierologici adeguati, secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare anticorpi specifici di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e a) il primo test è effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento, il secondo è effettuato su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento; oppure».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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