Art. 1
In vigore dal 30 apr 2008
L' del regolamento (CE) n. 102/2007 è sostituito dal seguente:
«
Le colonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 dell'allegato sono facoltative per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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