Art. 6

Misure di attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di attuazione 1.   Le misure seguenti intese ad attuare e ad aggiornare il presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2: a) decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’attuazione della CPA, compreso l’inserimento di prodotti in classi specifiche; e b) misure tecniche volte a garantire la transizione pienamente coordinata dalla precedente versione della CPA. 2.   Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3: a) modifiche della CPA volte a tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; e b) modifiche della CPA volte ad uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali. 3.   Si deve tenere conto del principio secondo cui i vantaggi derivanti dall’aggiornamento della CPA devono essere maggiori dei suoi costi e del principio che esige che i costi e gli oneri supplementari siano ragionevolmente contenuti.
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