Art. 1
In vigore dal 22 apr 2008
All’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi, e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:357:oj#art-1