Art. 1
In vigore dal 18 apr 2008
Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
nel paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono rilasciati come documenti separati nel formato ID 1 o ID 2.»;
b)
il paragrafo 2, lettera a), è modificato come segue:
i)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
Permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda d’asilo, una domanda di permesso di soggiorno o una domanda di proroga dello stesso.»;
ii)
è inserito il punto seguente:
«ii bis)
Permessi rilasciati in circostanze eccezionali per la proroga del soggiorno autorizzato di durata massima di un mese.»;
2)
nell’, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«d)
prescrizioni tecniche relative al supporto di memorizzazione degli elementi biometrici e alla loro sicurezza, compresa la prevenzione dell’accesso non autorizzato;
e)
requisiti di qualità e norme comuni relative all’immagine del volto e alle immagini delle impronte digitali;
f)
un elenco completo degli elementi di sicurezza nazionali complementari che gli Stati membri potrebbero aggiungere a norma della lettera h) dell’allegato.»;
3)
nell’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è possibile decidere che le prescrizioni di cui all’ sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»;
4)
nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare dati per servizi telematici come l’amministrazione in linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni sul permesso di soggiorno in un microprocessore di cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui all’articolo 4 bis.
Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare:
a)
l’autenticità del documento;
b)
l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legislazione nazionale richiede la presentazione del permesso di soggiorno.»;
5)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare, entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.
«Articolo 4 ter
Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e due impronte digitali di cittadini di paesi terzi.
La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:
—
una fotografia, fornita dal richiedente o scattata al momento della domanda, e
—
due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente.
Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (*1).
Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni.
Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.»
(*1)
GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.»;"
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’ e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.»;
7)
nell’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La memorizzazione dell’immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall’adozione delle relative specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e).
Tuttavia, l’attuazione del presente regolamento lascia impregiudicata la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.
Per un periodo transitorio di due anni dall’adozione delle specifiche tecniche per l’immagine del volto di cui al terzo comma del presente articolo, il permesso di soggiorno può continuare ad essere rilasciato sotto forma di autoadesivo.»;
8)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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