Art. 1

In vigore dal 18 apr 2008
Il testo della nota complementare 5 del capitolo 20 della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è sostituito dal seguente: «5. Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati. a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al “tenore di zuccheri” diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi: — succo di limone o di pomodoro: 3, — succo di uva: 15, — succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13. b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e che contengono meno del 50 % in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009. Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.»
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