Art. 5
Studi scientifici
In vigore dal 18 apr 2008
Studi scientifici
Studi e altro materiale di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettere c) ed e), del regolamento (CE) n. 1924/2006, devono:
a)
consistere soprattutto in studi sull’uomo e, nel caso di indicazioni che si riferiscano allo sviluppo e alla salute dei bambini, in studi pediatrici;
b)
presentarsi in piani di studio gerarchicamente organizzati per riflettere la forza relativa delle prove che possono risultare dai diversi tipi di studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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