Art. 4
In vigore dal 14 apr 2008
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008. Tuttavia:
a)
i punti 3, 4, 5, 8, 12 e 13 dell' si applicano a decorrere dal 1o settembre 2008;
b)
il punto 9, i punti da 14 a 19 e i punti 33 e 44, lettere b) e c), dell' si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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