Art. 3
In vigore dal 14 apr 2008
1. La Polonia adotta e attua piani d’azione nazionali in materia di controllo e ristrutturazione della flotta che prevedono, in particolare, misure intese:
a)
a rafforzare il controllo delle attività di pesca, in particolare per il segmento della flotta per il quale il merluzzo bianco rappresenta una parte sostanziale delle catture;
b)
a migliorare l’attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di conservazione, con particolare riguardo ai limiti di cattura;
c)
ad adeguare la capacità del segmento della flotta per il quale il merluzzo bianco rappresenta una parte sostanziale delle catture.
2. La Commissione valuta ogni anno l’attuazione dei piani d’azione nazionali di cui al paragrafo 1 e ne riferisce al Consiglio. Se le azioni non sono attuate secondo quanto pianificato, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/1993, può modificare le modalità di detrazione previste all’, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:338:oj#art-3