Art. 2

In vigore dal 7 apr 2008
Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi compensativi definitivi pagati o contabilizzati dal 31 dicembre 2007 secondo l' del regolamento (CE) n. 1480/2003, a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10). Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:320:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2008/320 — Testo vigente | Portale Normativo