Art. 1
In vigore dal 2 apr 2008
Gli Stati membri utilizzano per le notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 i seguenti moduli:
1)
per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, il modulo di notifica di cui all’allegato I del presente regolamento;
2)
per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all’allegato II del presente regolamento;
3)
per i commutatori ad alta tensione, il modulo di notifica di cui all’allegato III del presente regolamento;
4)
per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all’allegato IV del presente regolamento;
5)
per gli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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