Art. 1
In vigore dal 1 apr 2008
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:
1.
All’articolo 80, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità indicate nell’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri in base all’articolo 81, paragrafo 2.»
2.
All’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3 %.»
3.
All’articolo 152, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:
«Gli Stati membri possono prevedere l’ammissibilità delle spese relative ad una o più delle misure di prevenzione e gestione delle crisi concernenti i ritiri dal mercato, la promozione, la comunicazione e la formazione attuate nel 2008 da un’organizzazione di produttori, anche qualora il programma operativo non sia stato ancora modificato al fine di includere la misura in esame. Affinché tali spese siano ammissibili:
a)
lo Stato membro deve verificare che la strategia nazionale da esso adottata nel 2008 in conformità al presente regolamento includa le misure di cui trattasi;
b)
nel 2008 il programma operativo deve essere modificato in conformità al presente regolamento, al fine di includere le misure di cui trattasi prima che sia introdotta una domanda per il pagamento dell’aiuto in questione; e
c)
le misure e i controlli relativi a tali misure devono essere conformi al presente regolamento.
Gli Stati membri possono prevedere che una modifica a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, concernente una misura inclusa in un programma operativo in vigore si applichi alle spese relative ad operazioni attuate nel 2008 anche prima che la modifica sia apportata, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b), e c).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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