Art. 1

In vigore dal 19 mar 2008
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 18 marzo 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 64,57 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa. 2.   Fino al 1 maggio 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 marzo 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 20 marzo 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:270:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo