Art. 1
In vigore dal 19 mar 2008
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 18 marzo 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 64,57 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.
2. Fino al 1 maggio 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 marzo 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 20 marzo 2008.
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