Art. 1
In vigore dal 17 mar 2008
Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:
(1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.»;
(2)
nel capitolo I, il titolo IV è soppresso;
(3)
all’articolo 27, il valore di 22 ECU è sostituito da 150 EUR;
(4)
l’articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Articolo 45
Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (*1).
Le merci importate nei territori elencati all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (*2) sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.
(*1)
GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6."
(*2)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»;"
(5)
gli articoli da 46 a 49 sono soppressi;
(6)
all’articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette neanche a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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