Art. 1
In vigore dal 17 mar 2008
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi (m3) al minuto, rientranti nei codici NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 (codici TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 e 8414 80 51 99) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società
Dazio
Codice addizionale TARIC
Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling
77,6 %
A860
Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling e Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling
76,6 %
A861
Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai e Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd., Nantong
73,2 %
A862
Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou
67,4 %
A863
Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai
13,7 %
A864
FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen
10,6 %
A865
Società che hanno collaborato non incluse nel campione (elencate nell’allegato)
51,6 %
A866
Tutte le altre società
77,6 %
A999
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
—
nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta») non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui al paragrafo 1,
—
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,
—
ha effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,
—
opera in condizioni di economia di mercato, ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, o in alternativa soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base,
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 51,6 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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