Art. 1
Aiuto complementare
In vigore dal 17 mar 2008
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
1)
nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, il titolo della sottosezione II è sostituito dal seguente:
«Sottosezione II
Lino e canapa destinati alla produzione di fibre»;
2)
l’articolo 91 è così modificato:
a)
il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:
«1. L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.
Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’aiuto è concesso alle stesse condizioni anche per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della presente sottosezione per “primo trasformatore riconosciuto” si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di canapa.»;
3)
l’articolo 92, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a:
a)
per le fibre lunghe di lino:
—
160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
—
200 EUR/t a decorrere della campagna di commercializzazione 2009/2010;
b)
durante la campagna di commercializzazione 2008/2009, per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, 90 EUR/t.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:
a)
le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;
b)
le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.
Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.»;
4)
l’articolo 94 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.I.»;
b)
dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, punto A.II.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.
I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa.
Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a norma dei primi due commi del presente paragrafo.»;
5)
dopo l’articolo 94 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 94 bis
Aiuto complementare
Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato XI e la cui produzione di paglia è oggetto:
a)
del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91, paragrafo 1; nonché
b)
di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.
L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.»;
6)
l’allegato XI è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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