Art. 1
In vigore dal 17 mar 2008
L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
La fissazione del tasso di restituzione, come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, viene effettuata mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
In deroga alle disposizioni di cui al primo paragrafo:
a)
per i prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento si può stabilire un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93;
b)
il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e ai tuorli d'uovo, idonei al consumo umano, freschi, essiccati o altrimenti conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:246:oj#art-1