Art. 1

In vigore dal 17 mar 2008
1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta nel periodo di sospensione dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali previsto dal regolamento (CE) n. 1/2008. 2.   Le cauzioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 costituite successivamente al 4 gennaio 2008 sono immediatamente svincolate.
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