Art. 1
In vigore dal 17 mar 2008
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta nel periodo di sospensione dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali previsto dal regolamento (CE) n. 1/2008.
2. Le cauzioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 costituite successivamente al 4 gennaio 2008 sono immediatamente svincolate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:245:oj#art-1