Art. 2
In vigore dal 17 mar 2008
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a)
pesca di gamberetti:
Spagna
1 421 TSL
Italia
1 776 TSL
Grecia
137 TSL
Portogallo
1 066 TSL
b)
pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna
3 143 TSL
Italia
786 TSL
Grecia
471 TSL
c)
navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
10 unità
Francia
9 unità
Portogallo
4 unità
d)
tonniere con lenze e canne:
Spagna
10 unità
Francia
4 unità
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni
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