Art. 2

In vigore dal 17 mar 2008
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: Spagna 1 421 TSL Italia 1 776 TSL Grecia 137 TSL Portogallo 1 066 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna 10 unità Francia 9 unità Portogallo 4 unità d) tonniere con lenze e canne: Spagna 10 unità Francia 4 unità 2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell’accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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