Art. 1
Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione
In vigore dal 14 mar 2008
Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:
1)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione
1. L'aiuto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati nella parte IV dell'allegato I del suddetto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni:
a)
tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:
i)
dei quantitativi trasformati di foraggi verdi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;
ii)
dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;
b)
forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto.
2. La contabilità di magazzino delle imprese di trasformazione, di cui al paragrafo 1, è tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria e permette di seguire giorno per giorno:
a)
i quantitativi di prodotti che entrano nell'impresa per essere disidratati e/o macinati, con l'indicazione per ogni consegna:
i)
della data di entrata;
ii)
della quantità;
iii)
della specie o delle specie di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i foraggi da disidratare e, se pertinente, di quelli essiccati al sole;
iv)
del tenore di umidità constatato sui foraggi da disidratare;
v)
dei riferimenti del contratto e/o della dichiarazione di consegna di cui agli articoli 14 o 15 del presente regolamento;
b)
i quantitativi prodotti e i quantitativi eventuali delle aggiunte utilizzate nella fabbricazione;
c)
i quantitativi usciti con indicazione, per ogni partita, della data di uscita e dei tenori di umidità e di proteine constatati;
d)
i quantitativi di foraggi essiccati per i quali un'impresa di trasformazione abbia già beneficiato dell'aiuto, che vengono ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa;
e)
i quantitativi di foraggi essiccati in giacenza alla fine di ogni campagna;
f)
i prodotti che sono stati miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati dall'impresa, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonché il tasso di incorporazione nel prodotto finito.
3. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui alla parte IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. L'impresa che disidratati o tratti anche prodotti diversi dai foraggi essiccati tiene una contabilità di magazzino separata per queste altre attività di disidratazione o di lavorazione.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;"
2)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Contratti
1. Ciascun contratto di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene in particolare le seguenti informazioni:
a)
il prezzo da versare al produttore dei foraggi verdi o, se del caso, dei foraggi essiccati;
b)
la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore;
c)
le modalità di consegna e di pagamento;
d)
nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;
e)
la data di stipulazione;
f)
la campagna di commercializzazione;
g)
la o le specie di foraggi da trasformare, nonché il loro quantitativo prevedibile;
h)
l'identificazione della o delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o presentata una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto.
2. Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto speciale di lavorazione di foraggi ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, concluso con un produttore agricolo indipendente oppure con uno o più dei propri soci, tale contratto indica inoltre:
a)
il prodotto finito da consegnare;
b)
le spese a carico del produttore.»;
3)
nel capitolo 5 è aggiunto il seguente articolo 22 bis:
«Articolo 22 bis
Sistemi di ispezione
1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:
a)
il rispetto delle condizioni stabilite negli e da 86 a 89 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli 12 e 14 del presente regolamento;
b)
la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.
2. All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.»;
4)
nell'articolo 33, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
«e)
entro il 31 maggio di ogni anno, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, conformemente all'allegato I del presente regolamento, e l'andamento delle superfici investite a leguminose e altri foraggi verdi destinati alla trasformazione di cui all'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, conformemente all'allegato II del presente regolamento, per la campagna di commercializzazione precedente;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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