Art. 1
In vigore dal 14 mar 2008
Le domande di titoli di importazione presentate il 10 e il 11 marzo 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 77,057570 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.
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